Di seguito lo Statuto del Comitato “Forum per Venezia Sostenibile”.

Art. 1 Denominazione

In data 17/06/2021 viene costituito un Comitato denominato “FORUM PER VENEZIA SOSTENIBILE”.

Art. 2 Sede

Il Comitato ha sede legale presso lo studio dell’avvocato Alessio Vianello a Venezia, Palazzo Lybra, Parco Scientifico e Tecnologico, Via delle Industrie, 19/C. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’assemblea degli aderenti.

Art. 4 Territorio

Il Comitato opererà nel territorio di pertinenza della Città Metropolitana di Venezia.

Art. 4 Durata

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato; esso si estingue per deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

Art. 5 Scopo

È un Comitato libero e spontaneo, senza scopo di lucro, apartitico, aconfessionale, non assistito e avente l’obiettivo di affrontare in modo aperto e allargato le tematiche relative alla transizione ecologica della città e al suo sviluppo. Attraverso il Comitato, si intende:

  • diffondere la conoscenza di tali tematiche;
  • promuovere ricerche originali;
  • valutare e diffondere pratiche efficaci di azione pubblica e privata;
  • formulare e promuovere proposte per l’azione pubblica e privata;
  • costruire consenso attorno a proposte concrete.

In relazione allo scopo, il Comitato può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali e patrimoniali, sia attive che passive, necessarie e/o strumentali al raggiungimento dello scopo medesimo.

Il Comitato non può fornire servizi di carattere amministrativo e finanziario.

Art. 6 Aderenti

L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di etnia, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. La domanda di adesione viene vagliata ed accolta dal Consiglio direttivo, che si esprime a maggioranza.

Art. 7 Recessi ed esclusioni

Ciascun partecipante al Comitato potrà esercitare il recesso con un preavviso scritto comunicato al Presidente. Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione dei contributi versati o degli apporti effettuati. Spetta al Consiglio direttivo, espressosi a maggioranza, valutare esclusioni connesse a comportamenti che danneggino il Comitato, non adempimento di obblighi assunti o non rispetto dello Statuto e/o eventuali regolamenti.

Art. 8 Sostenitori

Il Consiglio direttivo, sempre a maggioranza, si esprime sulla possibilità di ammettere persone fisiche o giuridiche nella qualità di sostenitori, ovvero soggetti che condividendo gli scopi del Comitato, pur non partecipando alla vita attiva e sociale dello stesso, contribuiscano economicamente alle sue iniziative.

Art. 9 Quote associative

Essendo un Comitato non assistito, ogni membro contribuirà personalmente in ugual misura alle spese di gestione qualora si verificassero. L’attività del Comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato stesso e dalle quote associative di tempo in tempo decise dal Consiglio direttivo. I contributi degli associati (oltre alle liberalità dei sostenitori) e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Art. 10 Compensi

Tutte le cariche e le attività svolte in seno al Comitato non danno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Art. 11 Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 12 Destinazione degli utili

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale.

Art. 13 Destinazione del patrimonio residuo

In caso di estinzione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del Comitato.

Art. 14 Organi

Sono organi necessari del Comitato:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente;
  4. i Vice Presidenti;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

Potrà eventualmente essere costituito un Comitato scientifico, quale organo non necessario, al fine di ispirare ed indirizzare in modo scientifico ed autorevole l’attività del Comitato.

Art. 15 L’Assemblea

L’Assemblea è costituita dagli aderenti al Comitato.

È convocata con congruo anticipo dal Presidente in via ordinaria una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, oltre che per la programmazione annuale e la rendicontazione dell’attività svolta, ed in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o venga richiesto dalla maggioranza degli aderenti. Essa può svolgersi in presenza o in A/V.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti, in prima convocazione, e con qualsiasi numero dei presenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno ad una settimana di distanza.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con la maggioranza dei voti degli aderenti presenti, ognuno esprimente un voto personale ed uno (massimo) di delega. In Assemblea, in caso di parità di voti, le proposte si ritengono respinte.

Spettano all’Assemblea ordinaria:

  • l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del programma delle attività, dei regolamenti interni, della determinazione della struttura organizzativa-operativa proposta dal Consiglio direttivo;
  • la nomina e la eventuale revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio direttivo.

Spettano all’Assemblea straordinaria:

  • la approvazione di eventuali modifiche allo statuto del Comitato;
  • le decisioni relative allo scioglimento del Comitato e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;
  • ogni altra attività che si rendesse necessaria per lo svolgimento degli scopi del Comitato.

Art. 16 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo cura la gestione e il funzionamento del Comitato. È costituito da cinque ad undici membri eletti direttamente dall’Assemblea che ne determina il numero in sede di nomina, che restano in carica per un biennio, salvo dimissioni o revoca.

È investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze specifiche riservate agli altri organi del presente statuto.

In particolare il Consiglio direttivo:

  1. provvede alla attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dai regolamenti, se adottati;
  2. cura la gestione del Comitato;
  3. delibera sulla ammissione di nuovi partecipanti al Comitato;
  4. delibera e provvede alla convocazione dell’Assemblea;
  5. redige i bilanci preventivi e consuntivi e tutti gli atti inerenti all’andamento generale e finanziario del Comitato, da sottoporre all’Assemblea per la loro approvazione;
  6. delibera su ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;
  7. esplica ogni atto necessario alla raccolta fondi, alla gestione del patrimonio nonché alla attuazione in generale del presente statuto;
  8. provvede alla costituzione di un Comitato scientifico.

Il Consiglio direttivo è convocato con congruo anticipo dal Presidente, e può svolgersi in presenza o in A/V. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale l’opinione cui accede il Presidente.

Art. 17 Presidente e vicepresidenti

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
I Vice Presidenti, fissati in numero non inferiore a due, svolgono la funzione di portavoce del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate disgiuntamente dai Vice Presidenti.

Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati ogni due anni dall’Assemblea.

Art. 18 Segretario

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti eletti un Segretario che cura le verbalizzazioni delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, raccoglie le deliberazioni assunte, garantendone la veridicità e sottoscrivendo gli atti assieme al Presidente.

Il Segretario esercita altre funzioni eventualmente attribuitegli dal Consiglio direttivo.

Art. 19 Tesoriere

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti eletti un Tesoriere che cura tutti gli aspetti economici e fiscali connessi alla attività del Comitato.

Art. 20 Comitato scientifico

I suoi componenti sono scelti, in numero illimitato, dal Consiglio direttivo tra personalità e/o istituzioni di spicco, anche non aderenti o sostenitori del Comitato.

Essi possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato.

Il coordinatore del Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; i suoi compiti sono di indirizzo e di sovrintendenza alla attività del Comitato scientifico, che convoca, in presenza o in A/V, almeno una volta all’anno.

Art. 20 Clausola compromissoria

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 17/06/2021; per quanto non previsto dal presente atto si rimanda agli artt. 39/42 del C.C..